Protocollo›Titolo III
Art. 18
In vigore dal 11 apr 1958
La procedura avanti alla Corte comprende due fasi l'una scritta,
l'altra orale.
La procedura scritta comprende la comunicazione alle parti e alle istituzioni della Comunità le cui decisioni sono in causa, delle istanze, memorie, difese e osservazioni e, eventualmente, delle repliche nonché di ogni atto e documento a sostegno ovvero delle loro copie certificate conformi.
Le comunicazioni sono fatte a cura del cancelliere secondo l'ordine
e nei termini fissati dal regolamento di procedura.
La procedura orale comprende la lettura della relazione presentata da un giudice relatore, l'audizione da parte della Corte degli agenti, dei consulenti e degli avvocati e delle conclusioni dell'avvocato generale e, ove occorra, l'audizione dei testimoni e dei periti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1958-03-13;204#art-p-18