Protocollo›Titolo II
Art. 14
In vigore dal 11 apr 1958
La Corte funziona in modo permanente. La durata delle vacanze
giudiziarie è fissata dalla Corte, tenuto conto delle necessità del servizio.
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Prourn:nir:stato:legge:1958-03-13;204#art-p-14