Protocollo›Titolo II
Art. 11
In vigore dal 11 apr 1958
Funzionari e altri agenti sono addetti alla Corte allo scopo di
assicurarne il funzionamento. Essi dipendono dal cancelliere sotto l'autorità del presidente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-03-13;204#art-p-11