ProtocolloTitolo II

Art. 11

In vigore dal 11 apr 1958
Funzionari e altri agenti sono addetti alla Corte allo scopo di assicurarne il funzionamento. Essi dipendono dal cancelliere sotto l'autorità del presidente.
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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;204#art-p-11

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