ProtocolloTitolo PRIMO

Art. 6

In vigore dal 11 apr 1958
I giudici possono essere rimossi dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto a pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto qualora, a giudizio unanime dei giudici e degli avvocati generali della Corte, non siano più in possesso dei requisiti richiesti ovvero non soddisfino più agli obblighi derivanti dalla loro carica. L'interessato non prende parte a tali deliberazioni. Il cancelliere comunica la decisione della Corte ai presidenti dell'Assemblea e della Commissione e la notifica al presidente del Consiglio. Quest'ultima notificazione, in caso di decisione che rimuove un giudice dalle sue funzioni, importa vacanza di seggio.
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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;204#art-p-6

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