Protocollo›Titolo PRIMO
Art. 6
In vigore dal 11 apr 1958
I giudici possono essere rimossi dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto a pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto qualora, a giudizio unanime dei giudici e degli avvocati generali della Corte, non siano più in possesso dei requisiti richiesti ovvero non soddisfino più agli obblighi derivanti dalla loro carica. L'interessato non prende parte a tali deliberazioni.
Il cancelliere comunica la decisione della Corte ai presidenti
dell'Assemblea e della Commissione e la notifica al presidente del Consiglio.
Quest'ultima notificazione, in caso di decisione che rimuove un
giudice dalle sue funzioni, importa vacanza di seggio.
Storico versioni
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