Protocollo›Titolo PRIMO
Art. 4
In vigore dal 11 apr 1958
I giudici non possono esercitare alcuna funzione politica o
amministrativa.
Essi non possono, salvo deroga concessa a titolo eccezionale dal
Consiglio, esercitare alcuna attività professionale rimunerata o meno.
Al momento del loro insediamento, essi assumono lo impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, in particolare i doveri di onestà e di delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.
In caso di dubbio, la Corte decide.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1958-03-13;204#art-p-4