ProtocolloTitolo II

Art. 9

In vigore dal 11 apr 1958
Il cancelliere presta giuramento avanti alla Corte di esercitare le proprie funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.
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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;204#art-p-9

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