Protocollo›Titolo II
Art. 9
In vigore dal 11 apr 1958
Il cancelliere presta giuramento avanti alla Corte di esercitare le
proprie funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-03-13;204#art-p-9