ProtocolloTitolo II

Art. 16

In vigore dal 11 apr 1958
I giudici e gli avvocati generali non possono partecipare alla trattazione di alcun affare nel quale essi siano in precedenza intervenuti come agenti, consulenti o avvocati di una delle parti, o sul quale essi siano stati chiamati a pronunciarsi come membri di un tribunale, di una commissione d'inchiesta o a qualunque altro titolo. Qualora, per un motivo particolare, un giudice o un avvocato generale reputi di non poter partecipare al giudizio o all'esame di un affare determinato, ne informa il presidente. Qualora il presidente reputi che un giudice o un avvocato generale non debba, per un motivo particolare, giudicare o concludere in un affare determinato, ne avverte l'interessato. In caso di difficoltà nell'applicazione del presente articolo, la Corte decide. Una parte non può invocare la nazionalità di un giudice, nè l'assenza in seno alla Corte o ad una sua sezione di un giudice della propria nazionalità, per richiedere la modificazione della composizione della Corte o di una delle sue sezioni.
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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;204#art-p-16

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