Protocollo›Titolo III
Art. 21
In vigore dal 11 apr 1958
Nei casi contemplati dall'art. 150 del Trattato, la decisione della
giurisdizione nazionale, che sospende la procedura e si rivolge alla Corte, è notificata a quest'ultima a cura di tale giurisdizione nazionale. Tale decisione è quindi notificata a cura del cancelliere della Corte alle parti in causa, agli Stati membri e alla Commissione, nonché al Consiglio quando l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione emani da quest'ultimo.
Nel termine di due mesi da tale ultima notificazione, le parti, gli
Stati membri, la Commissione e, quando ne sia il caso, il Consiglio, hanno il diritto di presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-03-13;204#art-p-21