ProtocolloTitolo III

Art. 22

In vigore dal 11 apr 1958
La Corte può richiedere alle parti di produrre tutti i documenti e di dare tutte le informazioni che essa reputi desiderabili. In caso di rifiuto, ne prende atto. La Corte può parimenti richiedere agli Stati membri e alle istituzioni che non siano parti in causa tutte le informazioni che ritenga necessarie ai fini del processo.
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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;204#art-p-22

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