ProtocolloTitolo III

Art. 27

In vigore dal 11 apr 1958
La Corte può ordinare che un testimonio o un perito sia udito dall'autorità giudiziaria del suo domicilio. Tale ordinanza è diretta, per la sua esecuzione, alla autorità giudiziaria competente, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura. Gli atti derivanti dall'esecuzione della rogatoria sono rimessi alla Corte alle stesse condizioni. La Corte sostiene le spese, con riserva di porle, quando ne sia il caso, a carico delle parti.
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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;204#art-p-27

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