Protocollo›Titolo III
Art. 26
In vigore dal 11 apr 1958
I testimoni e i periti possono essere uditi sotto il vincolo del
giuramento, secondo la formula stabilita dal regolamento di procedura ovvero secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale del teste o del perito.
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Prourn:nir:stato:legge:1958-03-13;204#art-p-26