ProtocolloTitolo III

Art. 29

In vigore dal 11 apr 1958
L'udienza è pubblica, salvo decisione contraria presa dalla Corte, d'ufficio o su richiesta delle parti, per motivi gravi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;204#art-p-29

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo