Protocollo›Titolo III
Art. 28
In vigore dal 11 apr 1958
Ogni Stato membro considera qualsiasi violazione dei giuramenti dei
testimoni e dei periti alla stregua del corrispondente reato commesso avanti a un tribunale nazionale giudicante in materia civile. Su denuncia della Corte esso procede contro gli autori di tale reato avanti alla giurisdizione nazionale competente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-03-13;204#art-p-28