ProtocolloTitolo III

Art. 17

In vigore dal 11 apr 1958
Tanto gli Stati quanto le istituzioni della Comunità sono rappresentati avanti alla Corte da un agente nominato per ciascun affare; l'agente può essere assistito da un consulente o da un avvocato iscritto negli albi professionali di uno Stato membro. Le altre parti devono essere rappresentate da un avvocato iscritto negli albi professionali di uno Stato membro. Gli agenti, i consulenti e gli avvocati che compaiano avanti alla Corte godono dei diritti e delle garanzie necessarie per l'esercizio indipendente delle loro funzioni, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura. La Corte gode nei confronti dei consulenti e degli avvocati che si presentano avanti ad essa, dei poteri normalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali, alle condizioni che saranno determinate dallo stesso regolamento. I professori cittadini degli Stati membri la cui legislazione riconosce loro il diritto di patrocinare, godono avanti alla Corte dei diritti riconosciuti agli avvocati dal presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;204#art-p-17

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