Protocollo›Titolo III
Art. 17
In vigore dal 11 apr 1958
Tanto gli Stati quanto le istituzioni della Comunità sono
rappresentati avanti alla Corte da un agente nominato per ciascun affare; l'agente può essere assistito da un consulente o da un avvocato iscritto negli albi professionali di uno Stato membro.
Le altre parti devono essere rappresentate da un avvocato iscritto negli albi professionali di uno Stato membro.
Gli agenti, i consulenti e gli avvocati che compaiano avanti alla Corte godono dei diritti e delle garanzie necessarie per l'esercizio indipendente delle loro funzioni, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.
La Corte gode nei confronti dei consulenti e degli avvocati che si presentano avanti ad essa, dei poteri normalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali, alle condizioni che saranno determinate dallo stesso regolamento.
I professori cittadini degli Stati membri la cui legislazione
riconosce loro il diritto di patrocinare, godono avanti alla Corte dei diritti riconosciuti agli avvocati dal presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1958-03-13;204#art-p-17