Protocollo›Titolo II
Art. 15
In vigore dal 11 apr 1958
La Corte può deliberare validamente soltanto in numero dispari. Le
deliberazioni della Corte riunita in seduta plenaria sono valide se sono presenti cinque giudici. Le deliberazioni delle sezioni sono valide soltanto se prese da tre giudici; in caso d'impedimento di uno dei giudici componenti una sezione, si può ricorrere a un giudice che faccia parte di un'altra sezione, alle condizioni che saranno definite dal regolamento di procedura.
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Prourn:nir:stato:legge:1958-03-13;204#art-p-15