Art. 9

LEGGE 6 marzo 1958, n. 243

In vigore dal 19 apr 1958
Il Comitato esecutivo attua le deliberazioni del Consiglio di amministrazione ed esercita tutti i poteri che il Consiglio di amministrazione, ritiene di delegargli con determinazione da approvarsi dal Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero dei tesoro. Le sedute del Comitato non sono valide se ad esse non sia intervenuto il funzionario di cui alla lettera d) dell'articolo precedente.
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