Art. 13

LEGGE 6 marzo 1958, n. 243

In vigore dal 19 apr 1958
Indipendentemente dall'esercizio delle facoltà e dell'adempimento degli obblighi indicati nell'articolo precedente, i singoli membri del Collegio dei revisori sono tenuti a riferire immediatamente al Ministero della pubblica istruzione ed a quello del tesoro su ogni irregolarità nel funzionamento del Consorzio, della, quale siano venuti comunque a conoscenza.
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