Art. 11

LEGGE 6 marzo 1958, n. 243

In vigore dal 19 apr 1958
Il Collegio dei revisori è composto: a) da due funzionari del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato), di cui uno con funzioni di presidente e l'altro quale membro supplente; b) da due funzionari del Mistero della pubblica istruzione, di cui uno quale membro supplente; c) da un funzionario del Ministero dell'interno.
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