Art. 5

LEGGE 6 marzo 1958, n. 243

In vigore dal 2 set 1970
Il Consiglio di amministrazione è composto: a) dal presidente del Consorzio; b) da un rappresentante del Ministero del tesoro, con funzioni di vice-presidente; c) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; d) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici; e) da due membri scelti fra i presidenti delle Amministrazioni provinciali e da due membri scelti fra i presidenti degli Enti provinciali per il turismo delle Province indicate nell' e designati rispettivamente, dal Ministero dell'interno e da quello del turismo e dello spettacolo; f) dai soprintendenti ai monumenti e dai soprintendenti alle gallerie per le province di cui all' ; g) da un rappresentante delle Amministrazioni comunali e da un rappresentante degli Istituti di credito che fanno parte del Consorzio ai sensi dell', designati rispettivamente, dal Ministero dell'interno e da quello del tesoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-03-06;243#art-5

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo