Art. 2
LEGGE 6 marzo 1958, n. 243
In vigore dal 19 apr 1958
Del Consorzio fanno parte obbligatoriamente: le Amministrazioni provinciali e gli Enti provinciali del turismo delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Verona, Venezia, Vicenza.
Possono aderirvi le Amministrazioni comunali e gli Istituti di credito operanti nella Regione veneta, obbligandosi ad una contribuzione annua non inferiore a lire 500.000 per i comuni, a lire 1.000.000 per gli Istituti di credito.
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