Art. 6
LEGGE 6 marzo 1958, n. 243
In vigore dal 19 apr 1958
Il Consiglio di amministrazione è convocato in via ordinaria due volte all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno.
Esso delibera con la presenza della metà più uno dei propri componenti ed a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
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