Art. 12
LEGGE 6 marzo 1958, n. 243
In vigore dal 19 apr 1958
Il Collegio dei revisori esercita le sue funzioni secondo le norme previste dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.
In particolare provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolarità dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, i redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente, assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e possono assistere alle riunioni del Comitato esecutivo.
I revisori supplenti esercitano le loro funzioni in sostituzione dei revisori effettivi, in contormità delle norme contenute nell'art. 2401 del Codice civile, in quanto applicabili.
Entro il 30 settembre di ogni anno il Collegio dei revisori trasmette ai Ministeri della pubblica istruzione e del tesoro una dettagliata relazione sulla gestione svolta dall'Ente nel corso del passato esercizio finanziario.
Storico versioni
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