Art. 14
LEGGE 6 marzo 1958, n. 243
In vigore dal 19 apr 1958
I membri del Consiglio di amministrazione nonchè i membri del Collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione su designazione delle Amministrazioni interessate, durano in carica un quadriennio e possono essere confermati.
In caso di sostituzione di uno o più membri nel corso del quadriennio, i membri di nuova nomina restano in carica fino alla scadenza del quadriennio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-03-06;243#art-14