Art. 19

LEGGE 6 marzo 1958, n. 243

In vigore dal 19 apr 1958
I proprietari delle ville di cui all' hanno l'obbligo di eseguire i lavori di consolidamento, manutenzione e restauro necessari ed opportuni per assicurare la conservazione e la monumentalità od impedirne il deterioramento. Qualora i proprietari non provvedano direttamente ai lavori di cui al comma precedente, sotto la vigilanza ed entro i termini fissati dalla competente Soprintendenza, l'Ente può intimare loro, a mezzo di ufficiale giudiziario, che intende sostituirsi nella esecuzione di detti lavori. Tale deliberazione sarà di competenza del Comitato esecutivo che dovrà previamente assicurarsi che il credito derivante al Consorzio per effetto di tale sostituzione sia sufficientemente garantito. Prima di iniziare i lavori, il Consorzio deve redigere regolare stato di consistenza, previo avviso al proprietario da notificarsi almeno cinque giorni prima. Redatto lo stato di consistenza, il Consorzio ha diritto di provvedere a tutte le opere senza che il proprietario possa sollevare eccezioni. La liquidazione delle spese effettuate, alla fine dei lavori, sarà fatta dal Soprintendente ai monumenti competente per territorio, sentito l'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio e costituirà titolo esecutivo per il rimborso. Contro la liquidazione è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al Ministero della pubblica istruzione, che provvede in via definitiva. Le norme del presente articolo si applicano anche per la ricostruzione e la sistemazione dei parchi annessi alle ville. Per la riscossione delle somme corrispondenti alla liquidazione, l'Ente potrà avvalersi della procedura relativa alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
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