Art. 23

LEGGE 6 marzo 1958, n. 243

In vigore dal 19 apr 1958
Nel caso in cui il valore del monumento restaurato non sia sufficiente a garantire il credito del Consorzio o qualora si tratti di monumenti di eccezionale interesse artistico-storico, il Consiglio di amministrazione può deliberare di acquistare l'immobile o di promuovere la espropriazione, comprese le pertinenze e le adiacenze necessarie od utili per assicurarne o migliorarne la prospettiva e le condizioni di ambiente - o di decoro ovvero atte a garantire la perfetta funzionalità. Nel caso di cui al comma precedente l'acquisizione, all'Ente, delle Ville Venete e degli immobili di cui si tratta è riconosciuta di pubblica utilità.
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