Art. 26
LEGGE 6 marzo 1958, n. 243
In vigore dal 2 set 1970
L'approvazione del progetto e la vigilanza sulla esecuzione dei lavori, per i quali siano stati concessi i mutui ai sensi dell', sono demandate alla competente Soprintendenza ai monumenti, che vi provvede di concerto con l'ente
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