Art. 25

LEGGE 6 marzo 1958, n. 243

In vigore dal 19 apr 1958
I propretari delle ville di cui all' sono tenuti a notificare all'Ente delle Ville Venete la loro decisione di alienare le ville almeno sessanta giorni prima di addivenire alla vendita, indicando le generalità del compratore. Gli atti di alienazione saranno dichiarati inefficaci ad istanza dell'Ente o del Ministero della pubblica istruzione allorchè siano effetto della collisione tra le parti al fine di eludere gli obblighi derivanti dall'. La si presume, senza possibilità di prova contraria, quando la vendita non sia stata preventivamente notificata e l'acquirente non dia sufficienti garanzie per gli obblighi a lui derivanti dalla legge: l'alienante può in ogni momento far cessare l'azione di inefficacia costituendo idonea garanzia per gli obblighi dell'acquirente.
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