Art. 22
LEGGE 6 marzo 1958, n. 243
In vigore dal 26 set 1962
A garanzia dei crediti che gli derivano dalla esecuzione delle opere di cui all', il Consorzio iscriverà ipoteca sul monumento restaurato. L'iscrizione sarà effettuata a semplice richiesta dell'Ente, su presentazione della deliberazione del Comitato di cui all', per l'importo presuntivo dei lavori.
Effettuati lavori, sarà fatta annotazione a margine della iscrizione per precisare l'importo che il proprietario deve rimborsare e le condizioni a lui concesse per il rimborso.
Per i mutui non superiori a lire 5 milioni l'iscrizione ipotecaria di cui al comma precedente può essere sostituita da altra garanzia reale o da fidejussione prestata da un istituto di credito
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