Art. 21

LEGGE 6 marzo 1958, n. 243

In vigore dal 2 set 1970
Su richiesta del proprietario, che si assume di fare i lavori di cui all', il consorzio può concedere mutui ipotecari ammortizzabili in un periodo di tempo non inferiore a 5 anni nè superiore a 20. Al recupero delle quote di ammortamento maturate dopo la cessazione dell'ente, provvede il Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro. A tal fine il Ministero della pubblica istruzione rimette al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - i piani di ammortamento dei mutui in essere all'atto della cessazione dell'ente. Il comitato esecutivo può disporre che l'ente conceda in tutto o in parte un abbuono sugli interessi, e anche, a titolo di contributo, una riduzione del debito nella misura non superiore al 25 per cento della somma capitale, avuto riguardo alle condizioni che seguono in ordine di precedenza: a) condizioni economiche disagiate del proprietario; b) reddito realizzato dalla villa; c) interesse artistico o storico della villa; d) entità quantitativa e qualitativa e urgenza del restauro. Al proprietario, che, trovandosi in condizioni economiche disagiate, eseguisca senza beneficiare del mutuo lavori di consolidamento e restauro prescritti dalla competente soprintendenza, può essere concesso un contributo non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta .
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