Art. 27

LEGGE 6 marzo 1958, n. 243

In vigore dal 19 apr 1958
Il Consorzio può contrarre mutui con Istituti di credito purchè il relativo piano di ammortamento non ecceda il limite di tempo indicato nell'. Il Ministro per la pubblica istruzione può autorizzare il Consorzio a scontare i contributi di cui alla lettera a) dell' allo scopo di provvedere alla spesa di cui alle lettere a) e b) dell'. L'ammontare complessivo dei mutui non potrà comportare una annualità di ammortamento superiore al 25 per cento dei contributi di cui alla lettera a) dell', ad esclusione dei contributi già scontati. La durata dei mutui stessi non potrà eccedere quella della vita dell'Ente.
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