Art. 35
LEGGE 6 marzo 1958, n. 243
In vigore dal 19 apr 1958
Alla spesa di lire 100.000.000, afferente all'esercizio finanziario 1956-57, si provvede con una aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 6 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - MORO - ANDREOTTI
- MEDICI - TOGNI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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