Accordo
Art. 9
In vigore dal 26 set 1957
Il Governo italiano concederà, nel periodo dal 1° settembre al 30 giugno di ogni esercizio, la riduzione del 40% sulle tariffe delle Ferrovie dello Stato per un viaggio all'anno e sul percorso di andata e ritorno, ai parenti prossimi (genitori, vedove - anche se rimaritate - figli, fratelli e sorelle) di caduti in guerra tedeschi che si rechino a visitare le tombe di guerra nella Repubblica Italiana.
Le modalità di applicazione delle facilitazioni previste nel
presente articolo saranno concordate direttamente tra le Amministrazioni ferroviarie competenti.
Le facilitazioni stesse avranno esecuzione a partire dalla data di pubblicazione in Italia delle norme relative a dette modalità di applicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-08-12;801#art-a-9