Accordo
Art. 10
In vigore dal 26 set 1957
Il Governo italiano provvederà a consegnare al Governo della R. F.
T. tutti i documenti in suo possesso relativi ai Caduti tedeschi ed alle tombe di guerra tedesche in Italia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1957-08-12;801#art-a-10