Accordo

Art. 10

In vigore dal 26 set 1957
Il Governo italiano provvederà a consegnare al Governo della R. F. T. tutti i documenti in suo possesso relativi ai Caduti tedeschi ed alle tombe di guerra tedesche in Italia.
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urn:nir:stato:legge:1957-08-12;801#art-a-10

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