Accordo

Art. 14

In vigore dal 26 set 1957
Le saline dei caduti in guerra italiani della seconda guerra mondiale inumati nella Repubblica Federale Tedesca verranno raccolte nella Repubblica Federale Tedesca in appositi cimiteri o sacrari in località che saranno concordate. Ove sia opportuno e possibile, nelle stesse località potranno essere raccolte anche le salme dei caduti della prima guerra mondiale e, parimenti, le salme dei caduti della seconda guerra mondiale potranno essere raccolte nei cimiteri o sacrari della prima guerra mondiale. Per quei casi nei quali non sia possibile procedere alla esumazione e al riconoscimento di salme italiane sepolte in fosse comuni con caduti di altra nazionalità, il Governo tedesco provvederà a sistemare degnamente il luogo e a conservarlo in permanenza.
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urn:nir:stato:legge:1957-08-12;801#art-a-14

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