Accordo
Art. 18
In vigore dal 26 set 1957
Per la custodia di ciascun cimitero o sacrario italiano nella
Repubblica Federale di Germania verrà impiegato un guardiano rimunerato dal Governo della R. F. T.; la nomina, la sostituzione e la rimunerazione dei guardiani avranno luogo di comune accordo tra le Parti.
Il Governo della R. F. T. riconosce al Governo italiano il diritto di provvedere, a proprie spese, alla manutenzione e conservazione dei cimiteri e sacrari italiani nella Repubblica Federale di Germania, e di impiegare a tale fine personale italiano.
Storico versioni
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