Accordo
Art. 20
In vigore dal 26 set 1957
Il Governo della R. F. T. accorderà, su richiesta del Governo
italiano, l'esumazione e la traslazione di salme di caduti in guerra italiani dalla Repubblica Federale di Germania in Italia; dovranno in questo caso essere osservate le disposizioni di legge vigenti in entrambi i Paesi in materia di traslazione di salme.
L'esumazione potrà essere effettuata soltanto in presenza di un
incaricato della competente autorità tedesca, che redigerà un processo verbale relativo all'esumazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-08-12;801#art-a-20