Art. 20
Accordo

Art. 20

20 / 27
In vigore dal 26 set 1957
Il Governo della R. F. T. accorderà, su richiesta del Governo italiano, l'esumazione e la traslazione di salme di caduti in guerra italiani dalla Repubblica Federale di Germania in Italia; dovranno in questo caso essere osservate le disposizioni di legge vigenti in entrambi i Paesi in materia di traslazione di salme. L'esumazione potrà essere effettuata soltanto in presenza di un incaricato della competente autorità tedesca, che redigerà un processo verbale relativo all'esumazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1957-08-12;801#art-a-20