Accordo
Art. 16
In vigore dal 26 set 1957
L'esumazione e la traslazione delle salme dei caduti in guerra
italiani nonché la sistemazione dei cimiteri e sacrari italiani verranno effettuate dal Governo italiano, a sue spese, previe intese con il Governo della R. F. T. e nel più breve tempo possibile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-08-12;801#art-a-16