Accordo
Art. 13
In vigore dal 26 set 1957
Ai sensi del presente Accordo vengono considerati come caduti in
guerra italiani i militari o civili italiani deceduti per qualsiasi motivo dipendente dallo stato di guerra.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1957-08-12;801#art-a-13