Art. 16
Accordo

Art. 16

16 / 27
In vigore dal 26 set 1957
L'esumazione e la traslazione delle salme dei caduti in guerra italiani nonché la sistemazione dei cimiteri e sacrari italiani verranno effettuate dal Governo italiano, a sue spese, previe intese con il Governo della R. F. T. e nel più breve tempo possibile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1957-08-12;801#art-a-16