Accordo
Art. 22
In vigore dal 26 set 1957
Il Governo della R. F. T. provvederà a consegnare al Governo
italiano tutti i documenti, che potessero eventualmente essere ancora in suo possesso o essere rinvenuti, relativi ai caduti italiani ed alle tombe di guerra italiane nella, Repubblica Federale di Germania.
Le competenti autorità della R. F. T. faciliteranno in particolare
la ricerca delle informazioni contenute negli archivi seguenti:
stato civile, cimiteri, crematori e ospedali gestiti da Enti
pubblici;
uffici di polizia, tribunali, luoghi di detenzione;
uffici del lavoro, degli alloggi e annonari.
I documenti e i dati agli atti dei servizi di cui sopra potranno
essere consultati, d'accordo con la competente autorità della R. F.
T., in tutti i casi in cui ciò sia necessario ai fini delle ricerche.
Da parte del Governo della Repubblica Federale verrà raccomandato agli Enti privati di procedere in modo analogo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1957-08-12;801#art-a-22