Accordo
Art. 27
In vigore dal 26 set 1957
Il presente Accordo sarà ratificato ed entrerà in vigore alla
data dello scambio delle ratifiche, che avrà luogo in Roma.
Gli articoli: 1, 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 23, 24 e 26
avranno esecuzione dal momento della firma dello Accordo.
In fede di che i rispettivi plenipotenziari debitamente autorizzati
hanno sottoscritto il presente Accordo e vi hanno apposto il loro sigillo.
FATTO a Bonn il 22 dicembre 1955 in doppio originale in lingua
italiana e tedesca, entrambi i testi facendo ugualmente fede.
Per la Repubblica Federale Tedesca
WALTER HALLSTEIN
Per la Repubblica Italiana
U. GRAZZI
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Bad Godesberg, 22 dicembre 1955.
Storico versioni
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