Accordo

Art. 27

In vigore dal 26 set 1957
Il presente Accordo sarà ratificato ed entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche, che avrà luogo in Roma. Gli articoli: 1, 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 23, 24 e 26 avranno esecuzione dal momento della firma dello Accordo. In fede di che i rispettivi plenipotenziari debitamente autorizzati hanno sottoscritto il presente Accordo e vi hanno apposto il loro sigillo. FATTO a Bonn il 22 dicembre 1955 in doppio originale in lingua italiana e tedesca, entrambi i testi facendo ugualmente fede. Per la Repubblica Federale Tedesca WALTER HALLSTEIN Per la Repubblica Italiana U. GRAZZI Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA Bad Godesberg, 22 dicembre 1955.
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urn:nir:stato:legge:1957-08-12;801#art-a-27

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