Art. 1

In vigore dal 26 set 1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania sulle tombe di guerra, con annessi scambi di Note, concluso in Bonn il 22 dicembre 1955.
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