Art. 1
In vigore dal 26 set 1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania sulle tombe di guerra, con annessi scambi di Note, concluso in Bonn il 22 dicembre 1955.
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