Art. 2

In vigore dal 26 set 1957
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, con annessi scambi di Note, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all' dell'Accordo stesso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1957-08-12;801#art-rd-2

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