Accordo
Art. 24
In vigore dal 26 set 1957
Le modalità di esecuzione del presente Accordo saranno regolate
direttamente tra la Delegazione italiana di cui all' e le competenti autorità della Repubblica Federale di Germania.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-08-12;801#art-a-24