Accordo
Art. 5
In vigore dal 26 set 1957
Il Governo italiano si impegna a cedere al Governo della R. F. T. il libero uso delle aree di terreno sulle quali sorgeranno i cimiteri o sacrari tedeschi, per tale scopo specifico e per tutto il tempo in cui dette aree rimarranno adibite a tale uso. Il Governo italiano garantirà la tutela dei cimiteri e sacrari nonché il diritto permanente di riposo delle salme dei caduti in guerra tedeschi ivi giacenti.
Qualora il Governo italiano ravvisasse la necessità, per urgenti motivi di interesse pubblico, di adibire una area cimiteriale ad altro uso, metterà a disposizione un altro terreno adatto allo stesso scopo e procederà a sue spese alla traslazione delle salme e ad una analoga sistemazione del nuovo cimitero. La scelta del nuovo terreno, l'esecuzione delle traslazioni e la sistemazione del nuovo cimitero avverranno previe intese con il Governo della I.R. F. T.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-08-12;801#art-a-5