Accordo

Art. 4

In vigore dal 26 set 1957
L'esumazione e la traslazione delle salme dei caduti in guerra tedeschi nonché la sistemazione dei cimiteri e sacrari tedeschi verranno effettuate dal Governo della R. F. T. a sue spese, previe intese con il Governo italiano e nel più breve tempo possibile.
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urn:nir:stato:legge:1957-08-12;801#art-a-4

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