Accordo
Art. 2
In vigore dal 26 set 1957
Le salme dei caduti in guerra tedeschi nella seconda guerra
mondiale inumati in Italia verranno raccolte in Italia in appositi cimiteri o sacrari in località che saranno concordate.
Ove sia opportuno e possibile, nelle stesse località potranno
essere raccolte anche le salme dei caduti della prima guerra mondiale e, parimenti, le salme dei caduti della seconda guerra mondiale potranno essere raccolte nei cimiteri o sacrari della prima guerra mondiale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-08-12;801#art-a-2