Accordo

Art. 6

In vigore dal 26 set 1957
Per la custodia di ciascun cimitero o sacrario tedesco in Italia verrà impiegato un guardiano rimunerato dal Governo italiano; la nomina, la sostituzione e la rimunerazione dei guardiani avranno luogo di comune accordo tra le Parti. Il Governo italiano riconosce al Governo della R.F.T. il diritto di provvedere, a proprie spese, alla manutenzione e conservazione dei cimiteri e sacrari tedeschi in Italia, e di impiegare a tale fine personale tedesco.
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urn:nir:stato:legge:1957-08-12;801#art-a-6

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